Catanzaro, il Tar condanna la Icom al pagamento di 374mila euro

Il contenzioso nasce da una contestazione mossa dalla società di Floriano Noto sull’entità degli oneri di urbanizzazione di due permessi a costruire rilasciati dall’amministrazione nel 2003 e nel 2005
di Luana  Costa
18 gennaio 2018
15:44

La Icom dovrà pagare al Comune l’intero valore delle sanzioni comminategli per il ritardo con il quale ha versato le quote relative agli oneri di urbanizzazione. Così ha deciso questa mattina la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale in ordine al contezioso innescato dalla ditta di proprietà di Floriano Noto.

 


Il caso

Il ricorso proposto dall’imprenditore era volto infatti ad annullare le sanzioni per gli oneri di urbanizzazione relativi a due permessi a costruire rilasciati dal Comune nel 2003 del valore di 327.207 euro e nel 2005 del valore di 47.786 euro. La vicenda nasce a seguito della convenzione urbanistica sottoscritta nel luglio del 2004 con il Comune riguardo alla cui esecuzione è subito insorta, tra le parti, contestazione in relazione all’entità dello scomputo degli oneri di urbanizzazione dei due permessi di costruire. Mentre, infatti, Palazzo De Nobili riteneva che lo stesso dovesse riguardare solamente la quota di oneri di urbanizzazione primaria, con esclusione della quota dovuta all’amministrazione per gli oneri di urbanizzazione secondaria, per la società dovevano scomputarsi tutti gli oneri.

 

Ritardato pagamento

La Icom, assistita dall’avvocato Demetrio Verbaro, ha sostenuto che il ritardato pagamento non configura un’ipotesi di inadempimento ma è derivato dalla necessità di accertare la situazione e la connessa esistenza del debito. Di tutt’altro avviso i giudici amministrativi i quali hanno stabilito che “anche in pendenza di un contenzioso ed in carenza di un provvedimento giurisdizionale che ciò autorizzi, la sospensione del pagamento di un’obbligazione di carattere pubblicistico non può essere lasciata alla libera volontà del soggetto privato”. Il ricorso della Icom è stato pertanto respinto condannando la società al pagamento della sanzione per il ritardo.

 

Luana Costa

Giornalista
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